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L’Olio Extravergine di Oliva “MAIATICA” DOP possiede specifiche qualità organolettiche che lo
differenziano nettamente da altri oli, dimostrate da una ampia documentazione storica e dovute in particolare alla secolare dedizione degli olivicoltori e dei frantoiani che hanno saputo legare questa produzione alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona di produzione ed in particolare alla
varietà Majatica.
La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori e l’organismo di controllo terrà un elenco degli olivicoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.
Per la molitura delle olive e l’estrazione dell’Olio Extravergine di Oliva “MAJATICA” DOP sono ammessi solo processi meccanici e fisici compreso il metodo Sinolea e per affioramento. E’ vietato ricorrere a prodotti ad azione chimica e biochimica, quali l’uso del talco, non è consentita la doppia centrifugazione della pasta di olive senza interruzione, denominato metodo del ripasso. La gramolatura viene effettuata alla temperatura massima di 27°C per una durata massima di 40 minuti. L’olio viene conservato nella zona di produzione, in locali poco illuminati, in serbatoi di acciaio inox o posture interrate rivestite in acciaio inox, piastrelle in gres porcellanato, vetro.
La temperatura di conservazione non deve superare i 18° C e non deve scendere al di sotto di 10° C.
La commercializzazione avviene in contenitori di vetro o di banda stagnata di capacità non superiore a cinque litri. Inoltre, il prodotto può essere confezionato in bustine/confezioni monodose.
L’imbottigliamento può avvenire nella zona di produzione e fuori della stessa: in ogni caso deve essere garantito il controllo e la tracciabilità riportando sempre sulle bolle di trasferimento il lotto dell’olio ed il frantoio di produzione.
E’ consentito l’ottenimento dell’olio extravergine “MAJATICA” DOP con metodo biologico e denocciolato.
L’Olio Extravergine di Oliva “MAJATICA” DOP è ottenuto dalla frangitura delle olive della varietà “Majatica”
in misura di almeno il 70% ed in misura non superiore al 30% da oliva delle seguenti varietà: “Coratina, Augellina, Justa, Leccino, Frantoio, Ogliarola”. |
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